Tutte le unità da diporto devono avere il certificato di sicurezza, ovvero un certificato che attesti che l’unità risponde alle direttive del regolamento di sicurezza a seconda della categoria di omologazione.
Le categorie di omologazione sono:
Categoria A: Senza alcun limite
Categoria B: Con vento fino a forza 8 e onde di altezza fino a 4 mt
Categoria C: Con vento fino a forza 6 e onde di altezza fino a 2 mt
Categoria D: In acque protette, con vento fino a forza 4 e onde fino a 0,5 mt
Il certificato di sicurezza è rilasciato dall’autorità marittima o da quella della navigazione in acque interne (motorizzazione civile) sulla base di una documentazione tecnica rilasciata da un organismo certificatore legalmente riconosciuto.
Il primo rilascio avviene in modo automatico all’atto dell’immatricolazione del mezzo, i successivi rinnovi vanno effettuati dal proprietario della barca che dovrà contattare un istituto certificatore e chiedere che gli venga mandato un tecnico che, una volta visitata la barca, rilascerà il nuovo certificato.
Gli estremi del certificato vanno riportati sulla licenza di navigazione.
Il primo rinnovo deve essere fatto secondo le scadenze:
Unità CE categoria A e B: dopo 8 anni
Unità CE categoria C e D: dopo 10 anni
Unità non CE, abilitate senza limite dalla costa: dopo 8 anni
Unità non CE, abilitate entro le 6 miglia dalla costa: dopo 10 anni
La tabella soprariportata si riferisce al rinnovo dopo la prima immatricolazione.
I rinnovi successivi per ogni categoria di unità avviene ogni 5 anni.
Visite occasionali
Nel caso in cui l’unità abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida.
Se ci si dimentica di rinnovare il certificato di sicurezza della propria barca entro la data di scadenza, cosa succede?
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha previsto che se l’accertamento tecnico avviene entro 6 mesi dalla scadenza del certificato, l’Organismo Notificato deve procedere a una visita periodica “standard” per il rinnovo dal medesimo Organismo, per 5 anni, a partire dalla data dell’accertamento.
Diversamente, se si procede alla visita periodica dopo 6 mesi dalla scadenza del certificato, l’Organismo Notificato deve procedere a un accertamento sull’imbarcazione più completo, del tipo “visita iniziale”.
Non solo, l’Organismo non potrà rinnovare direttamente il certificato di sicurezza e la “vidimazione” dovrà essere eseguita dall’Ufficio marittimo o dalla motorizzazione che ha competenza sul luogo in cui la visita è eseguita.
Il periodo di rinnovo del certificato di sicurezza sarà sempre di 5 anni, a partire dalla data di conclusione degli accertamenti.